L’assegno bancario
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L’assegno bancario è uno dei mezzi di pagamento più diffuso nonostante negli ultimi anni il suo utilizzo sia stato contrastato e limitato da normative europee. Poichè si tratta di uno strumento di pagamento direttamente collegato al conto corrente presentiamo una breve guida sull’ assegno bancario.
E’ uno strumento di pagamento che sostituisce il contante: in gergo tecnico viene definito come uno strumento di credito su cui il titolare del conto (traente o emittente) può specificare la somma che il destinatario (o beneficiario) andrà ad incassare.
In sostanza è un ordine di pagamento che noi avanziamo alla nostra banca la quale effettuerà il versamento a favore della persona di cui abbiamo specificato nome e cognome.
Proviamo ad essere più chiari: il traente (cioè il titolare del conto corrente bancario) ordina al trattario (la banca) di pagare il “beneficiario” (il cui nome e cognome sono indicati sull’assegno stesso).
Un’ assegno bancario deve obbligatoriamente avere:
– la denominazione di “assegno bancario” collocata in corrispondenza del titolo (nella lingua in cui è redatto);
– l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
– il nome della Banca trattaria;
– le coordinate del conto corrente su cui l’assegno è appoggiato;
– il luogo di pagamento;
– la data e il luogo di emissione;
– la sottoscrizione del soggetto che lo emette (il traente titolare del conto corrente).
Per ottenerlo è necessario fare una richiesta alla propria banca. Qualora la tipologia del conto corrente lo preveda, la banca consegnerà al cliente un carnet di assegni (di solito un blocchetto contenente 10 assegni bancari). Quindi le condizioni necessarie per ricevere un carnet o libretto di assegni è avere un conto corrente e aver stipulato una convenzione da cui derivi la concessione del carnet stesso.
Un termine tecnico che bisogna conoscere è la “girata” con cui noi stessi trasferiamo l’assegno compilato in ogni sua parte al beneficiario. Se siamo noi a dover pagare qualcuno, girando l’assegno ci accolliamo la responsabilità di coprire la somma di denaro che abbiamo indicato sull’assegno. Inoltre è utile saper fare distinzione tra la “girata piena” che prevede ben specificato il nome del beneficiario e la “girata in bianco” per cui è prevista solo la nostra firma (comunque necessaria in entrambi i casi).
La clausola o dicitura “non trasferibile”, apposta sulla facciata dell’assegno, sta ad indicare che può essere pagato solo il beneficiario il cui nome è specificato sull’assegno. Dal 25 Giugno 2008, a seguito dell’entrata in vigore della normativa sull’antiriciclaggio, la condizione di non trasferibilità e l’indicazione del nome del beneficiario sono stati resi obbligatori per tutti gli assegni di importo pari o superiore a 12.500 euro.
Solo per somme inferiori il cliente può richiedere l’emissione di assegni per cui sia escluso tale obbligo. L’emissione di quest’ultima tipologia di assegni però, è a pagamento: infatti va pagata anche un’imposta di bollo pari a 1,50 euro per assegno.
L’imposta di bollo verrà versata direttamente dalla banca all’erario. E’ importante precisare che nel caso di omissione della clausola di non trasferibilità o dell’indicazione del beneficiario per gli assegni con importo pari o superiore a 12500 euro possono essere applicate delle sanzioni amministrative che vanno dall’1 al 40 % dell’importo dell’assegno stesso.
Il beneficiario dell’assegno deve girare l’assegno firmando sul retro nello spazio riservato alla girata.
Con l’assegno è possibile rivolgersi presso la banca trattaria per riscuotere la somma indicata sull’assegno (“cambio dell’assegno”). In genere questa operazione è gratuita, ma se si tratta di una filiale diversa da quella indicata sul titolo potrebbero essere corrisposte delle commissioni.
Ancor più se ci si reca presso una banca diversa. In questo caso vengono sicuramente prelevate delle commissioni ed in taluni casi può anche venir rifiutato il cambio.
La seconda opzione disponibile è quella di depositare l’assegno sul proprio conto corrente bancario (“versamento dell’assegno”).
In questo caso l’assegno viene accreditato in conto con valuta uguale alla data di versamento + 2 giorni lavorativi se la banca trattaria è diversa dalla banca del proprio conto.
Con l’entrata in vigore della normativa comunitaria sui sistemi di pagamento (PSD – Payment Service Directive) i tempi di riscossione dell’assegno sono stati ulteriormente ridotti.
Per la compilazione bisogna riempire i seguenti campi:
• Luogo: va indicato il comune in cui avviene l’emissione.
• Data: va indicato il giorno (data completa di mese e anno) in cui avviene l’emissione. Non è possibile indicare una data posteriore alla data presunta di negoziazione.
• Importo in cifre. Lo spazio dedicato all’inserimento delle cifre è presente sempre sulla riga in alto: è da sapere che vanno sempre indicati due decimali (esempio 350,00 o 240,73 con i centesimi).
• Importo in lettere. Va indicato nella riga inferiore ed è importante sapere che prevale sempre sull’importo in cifre anche in caso di discordanza con questo. Va indicato così: ottocentocinquanta/00 o ottocentocinquanta/70 con i decimali sempre inclusi e separati con una barra.
• Il beneficiario. Nome e cognome della persona a cui va girato l’assegno; deve essere indicato nello spazio previsto nella riga sottostante a quella dell’importo in lettere.
• Firma di chi emette. L’ultima riga in basso è quella destinata ad accogliere la firma del titolare del conto corrente che emette l’assegno. Questa firma deve coincidere con quella registrata dalla banca che dovrà, quindi, riconoscerla.