Specimen di conto


Nel linguaggio banacario con il termine “Specimen” si definisce il documento cartaceo (una volta era rappresentato da un vero e proprio cartoncino)
in cui il cliente o i delegati appongono gli originali delle loro firme per essere autorizzati a compiere le operazioni di prelevamento su un conto corrente bancario.
Gli operatori bancari infatti, grazie al confronto tra il facsimile di firma posta sullo specimen e quella posta sull’assegno o su un altro ordine di pagamento, possono verificarne l’autenticità.
Mediante l’ormai diffusa adozione di sistemi di microfilmatura dello specimen è possibile procedere a tale confronto presso gli sportelli della stessa
banca trattaria diversi da quelli dove il cliente ha depositato la firma e, in alcuni casi, anche presso altre banche.
Questo significa che la banca è responsabile del pagamento effettuato a fronte della presentazione di un ordine di pagamento falsificato, nel momento in cui la truffa avesse potuto essere rilevata utilizzando “ordinaria diligenza”.
Alla banca deve essere comunicata ogni variazione delle persone autorizzate.
La comunicazione della variazione di queste persone va definita seconda precise modalità previste sullo specimen stesso e la cui inosservanza solleva la banca stessa da qualsiasi responsabilità.