Diritti del cliente
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Il cliente, in quanto tale, assume una serie di diritti anche prima di aprire un conto corrente. In particolare esso ha diritto di avere a disposizione il Foglio Informativo, un documento che evidenzia le caratteristiche, i rischi e i costi legati al conto corrente che si intende aprire. Ha poi il diritto di ottenere (gratuitamente) una copia completa del contratto e/o del Documento di Sintesi, senza che ciò comporti alcun impegno tra le parti. Ha il diritto di
essere a conoscenza dei costi legati al conto corrente.
Al momento della firma del contratto invece, il cliente ha diritto a: guardare il Documento di Sintesi, che riporta le condizioni economiche del conto corrente; non avere delle condizioni sfavorevoli rispetto a quelle indicate nel Foglio Informativo e nel Documento di Sintesi; scegliere attraverso quale canale ricevere le comunicazioni (elettronico o cartaceo o altri); ricevere una copia del contratto, firmato dall’intermediario, e una copia del Documento di Sintesi. Questi fogli devono essere conservati a cura del cliente.
Durante la normale durata del rapporto contrattuale il cliente ha inoltre diritto a: ricevere comunicazioni periodiche sull’andamento del rapporto di conto corrente. Tali comunicazioni devono arrivare almeno una volta all’anno, attraverso un rendiconto (generalmente denominato estratto conto periodico) e attraverso il Documento di Sintesi. Il cliente ha inoltre 60 giorni di tempo per contestare il rendiconto, a partire dal momento del ricevimento. Il cliente ha poi il diritto di ricevere, a inizio anno, un rendiconto sulle spese di conto corrente per l’anno precedente; ricevere dalla banca la proposta delle modifiche contrattuali. Le proposte peggiorative devono avere un preavviso di almeno 30 giorni. Deve inoltre essere indicato il motivo che indica la modifica delle condizioni. Il cliente ha diritto di respingere la proposta entro 60 giorni, tramite l’azione di recesso dal contratto.
Il cliente ha poi diritto ad avere la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi, siano essi debitori che creditori (ad esempio trimestrale);
chiudere il conto corrente in qualsiasi momento, senza l’applicazione di alcuna penalità e senza nessun costo (grazie al decreto Bersani); ottenere, a proprie spese ed entro 90 giorni dalla richiesta, una copia della documentazione sulle operazioni che sono state effettuate negli ultimi dieci anni. Questa richiesta può essere fatta anche dopo la chiusura del conto corrente; avere la disponibilità degli interessi a partire dal giorno stesso del loro accredito (valuta e disponibilità contestuali alla data di registrazione). Infine, dopo la chiusura del rapporto di conto corrente, il cliente ha diritto di ricevere il rendiconto, con tutte le movimentazioni che sono state effettuato e il saldo del conto corrente stesso, nonché il Documento di Sintesi.