Rapporti dormienti


A partire dal 2008 il legislatore italiano ha introdotto alcune importanti novità nell’ambito dei cosiddetti “conti correnti dormienti”.
In particolare il 16 Agosto 2008 ha rappresentato l’ultima data entro cui un cliente (che aveva ricevuto in precedenza una comunicazione da parte del proprio istituto di credito in cui si prendeva in considerazione lo stato del proprio conto dormiente) poteva reclamare la titolarità di un conto corrente bancario.
Dalla ricezione della comunicazione il clienti ha avuto 180 giorni di tempo per operare il risveglio del conto corrente. Il risveglio poteva (e può) avvenire tramite l’esecuzione di una qualsiasi transazione (es.:prelevamento) oppure tramite l’autodichiarazione di voler procedere all’interruzione della dormienza.
Dalla scadenza dei 180 giorni le banche hanno visto riconoscersi il dovere di attendere altri quattro mesi prima di acquisire le somme custodite e gestirle liberamente. Pertanto dal 16 dicembre 2008 gli istituti di credito hanno potuto diventare possessori dei risparmi “dimenticati” dai clienti.
La somma in realtà, è stata prontamente girata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso un Fondo opportunamente costituito.
E’ bene ricordare che i pagamenti automatici delle utenze o l’accredito automatico dello stipendio (o pensione) non sono sufficienti a mantenere o risvegliare un conto corrente dormiente.
Le banche hanno ricevuto inoltre l’ordine di esporre l’elenco dei conti correnti dormienti sul proprio sito online e nelle filiali, oltre alla richiesta di inviare una raccomandata ai clienti possessori dei conti. Naturalmente, tutto nel rispetto dei tempi di giacenza e del mese in più utile a ‘risvegliare’ il conto.